La legge 30 luglio 2002 n.189, la cosiddetta legge Bossi-Fini, ha modificato il ricongiungimento familiare restringendo notevolmente i casi in cui è possibile richiedere che un proprio familiare residente all'estero possa venire in Italia.
Il cittadino straniero, titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi religiosi, con durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (4.783,61 euro) se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Come richiedere il ricongiungimento:
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', tradotta e legalizzata dall'autorita' consolare italiana, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo* competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, presentando esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il familiare dovrà richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari che gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, al servizio sanitario nazionale.
* fino a quando non sarà istituito lo Sportello Unico la domanda dovrà essere presentata presso la Questura territorialmente competente.