Il portale sulla Puglia e sull'Albania

PUGLIA


Istituzioni
Consolati
Famiglia
Cultura
Leggi
Salute
Traporti

 

 

Diritti per le mamme


La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza è tenuta ad astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto.

La lavoratrice deve presentare all'INPS e al datore di lavoro una domanda in carta semplice allegando un certificato medico di gravidanza del ginecologo nel quale sia specificata la data presunta del parto. La legge però prevede la possibilità di lavorare anche fino ad un mese prima del parto a patto che la gravidanza sia regolare e che le condizioni lavorative non sia rischiose. Per poter lavorare fino a questo periodo l'interessata dovrà fare una domanda al datore di lavoro e all'Inps allegando la certificazione medica acquisita nel settimo mese di gravidanza da cui risulti che non sono presenti rischi per la salute del bimbo e della mamma. Per legge la lavoratrice in congedo deve percepire l'80% dello stipendio, quasi tutti i contratti collettivi prevedono però che lo stipendio venga corrisposto interamente. I periodi di congedo sono considerati come attività lavorativa a tutti gli effetti anche per scatti di anzianità (commutabilità nell'anzianità di servizio). Dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata, salvi i casi di cessazione dell'azienda da cui essa dipende, di colpa grave nell'esecuzione della prestazione, di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto nel contratto. La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità anche nei casi in cui il bambino sia nato morto o sia deceduto successivamente al parto. La lavoratrice in stato di gravidanza ha infine diritto ad ottenere permessi retribuiti allo scopo di effettuare visite mediche o esami specialistici. Per ottenerli dovrà presentare dei certificati che attestano data e ora delle visite. La lavoratrice autonoma, artigiana e commerciante, coltivatrice diretta, imprenditrice agricola, può usufruire del congedo di maternità e può usufruire di un'indennità giornaliera da 2 mesi prima del parto fino a 3 mesi dopo il parto. L'indennità corrisponde all'80% della retribuzione normale. In questi casi l'indennità di maternità viene pagata direttamente dall'Inps alle lavoratrici iscritte ad albi o casse di previdenza prima del periodo di maternità. La libera professionista iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza previste nella tabella del D.Lgs. 151/2001 ha diritto ad un'indennità di maternità corrispondente all'80% di cinque dodicesimi del reddito dichiarato, nei due mesi antecedenti al parto e fino a tre mesi successivi.

 

 
Copyright 2006©   Scrivici------HOME

ALBANIA


Istituzioni
Ambasciate
Cultura
Investimenti
Leggi
Trasporti